Misure italiane per banche, intermediari finanziari e istituti di moneta elettronica britannici dopo la Brexit | Denton

Misure italiane per banche, intermediari finanziari e istituti di moneta elettronica britannici dopo la Brexit |  Denton

L’articolo 22 del decreto legge n. La risoluzione 183 del 31 dicembre 2020 (in italiano “Decreto Milleproroghe”) stabilisce le misure in vigore dalla fine del periodo di transizione Brexit (ovvero, 31 dicembre 2020, “Data di recessoA banche, intermediari finanziari e compagnie assicurative britanniche (“Misure Brexit“).

Il Decreto Legge è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 31 dicembre 2020 (disponibile solo in lingua italiana al Link).

Secondo le misure Brexit (cfr. Articolo 22, commi da 2 a 5), ​​le banche, gli intermediari finanziari e gli istituti di moneta elettronica britannici elencati nell’articolo 3 del decreto legge n. 22 del 25 marzo 2019 (come trasformato nella legge n. 41 del 20 maggio 2019) (“Legge Brexit italiana“Disponibile in inglese su questo Link), Che alla data del recesso ha presentato alle competenti Autorità di Vigilanza italiane (i.e. Banca d’Italia e Consob) richiesta di autorizzazione allo svolgimento delle attività rilevanti in Italia come intermediari di altri Paesi o per costituire un intermediario italiano a quale attività verrà trasferita:

  1. Può continuare a svolgere la propria attività in Italia che si limita alla gestione dei rapporti in essere (e in relazione ai contratti derivati ​​non soggetti ad approvazione da parte della controparte centrale, si limita alla gestione degli eventi del ciclo di vita ai sensi dell’articolo 3, comma 3, Legge Brexit) dal giorno successivo Per la data di recesso fino al termine delle procedure di delega presso le predette autorità competenti, e comunque non oltre sei mesi da tale data;
  2. Durante il periodo di cui al precedente punto a) sono soggette alle disposizioni applicabili agli intermediari di paesi terzi ai sensi del Testo Unico Bancario (Decreto Legge 1 settembre 1993, n. 385) e della Legge Unificata sul Finanziamento (Decreto Legge 24 febbraio 1998, n. 58) ;
  3. Nel caso in cui la richiesta di autorizzazione venga respinta, devono interrompere l’attività rilevante in corso in Italia, secondo le condizioni e tempi che non rechino alcun danno ai clienti italiani. Ciò non si applica alle attività necessarie per la risoluzione ordinata dei rapporti in essere nel più breve tempo possibile e non oltre tre mesi dalla data in cui l’autorità competente è stata informata di tale rifiuto.
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Le misure Brexit richiedono inoltre ai broker britannici di informare adeguatamente i clienti italiani degli effetti del ritiro del Regno Unito dall’Unione Europea.

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